Raccolta di Legislazione, Giurisprudenza, Dottrina sul
Diritto di Antenna con particolare riguardo al Servizio di
Radioamatore.

 

Last Update 23/05/2008 by Dr. Marco Di Martino – HamRadio Callsign: IW2OHX – E-mail: marco@marcodimartino.it
Legislazione
D.L. 259/03 – Codice delle Comunicazioni
(Omissis)
Art. 209
Installazione di antenne riceventi del servizio di radiodiffusione e di antenne per la
fruizione di servizi di comunicazione elettronica.
1. I proprietari di immobili o di porzioni di immobili non possono opporsi alla installazione sulla loro proprietà
di antenne appartenenti agli abitanti dell'immobile stesso destinate alla ricezione dei servizi di radiodiffusione
e per la fruizione dei servizi radioamatoriali.
2. Le antenne, i relativi sostegni, cavi ed accessori non devono in alcun modo impedire il libero uso della
proprietà, secondo la sua destinazione, né arrecare danno alla proprietà medesima o a terzi.
3. Si applicano all'installazione delle antenne l’articolo 91, nonché il settimo comma dell'articolo 92.
4. Gli impianti devono essere realizzati secondo le norme tecniche emanate dal Ministero.
5. Nel caso di antenne destinate a servizi di comunicazione elettronica ad uso privato è necessario il
consenso del proprietario o del condominio, cui è dovuta un'equa indennità che, in mancanza di accordo fra
le parti, sarà determinata dall'autorità giudiziaria
Art. 91
Limitazioni legali della proprietà
1. Negli impianti di reti di comunicazione elettronica di cui all’articolo 90, commi 1 e 2, i fili o cavi senza
appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà
pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove non siano finestre od altre aperture praticabili a
prospetto.
2. Il proprietario o il condominio non può opporsi all'appoggio di antenne, di sostegni, nonché al passaggio di
condutture, fili o qualsiasi altro impianto nell'immobile di sua proprietà occorrente per soddisfare le richieste
di utenza degli inquilini o dei condomini.
3. I fili, cavi ed ogni altra installazione debbono essere collocati in guisa da non impedire il libero uso della
cosa secondo la sua destinazione.
4. Il proprietario è tenuto a sopportare il passaggio nell'immobile di sua proprietà del personale dell'esercente
il servizio che dimostri la necessità di accedervi per l'installazione, riparazione e manutenzione degli impianti
di cui sopra.
5. Nei casi previsti dal presente articolo al proprietario non è dovuta alcuna indennità.
6. L’operatore incaricato del servizio può agire direttamente in giudizio per far cessare eventuali impedimenti
e turbative al passaggio ed alla installazione delle infrastrutture.
Art. 92
Servitù
(Omissis)
7. Il proprietario ha sempre facoltà di fare sul suo fondo qualunque innovazione, ancorché essa importi la
rimozione od il diverso collocamento degli impianti, dei fili e dei cavi, né per questi deve alcuna indennità,
salvo che sia diversamente stabilito nella autorizzazione o nel provvedimento amministrativo che costituisce
la servitù.
All. 26 al D.L. 259/03 – Codice delle Comunicazioni
Art. 17
Installazione di antenne
1. Per la installazione delle antenne di radioamatore si applicano le disposizioni di cui all.articolo 209 del
Codice nonché le vigenti norme di carattere tecnico, urbanistico, ambientale e di tutela della salute pubblica.
2. L.installazione dell.impianto d.antenna non deve provocare turbative e interferenze ad altri impianti di
radiocomunicazioni.
Legge 6 maggio 1940 n. 554
Disciplina dell’uso degli aerei esterni per audizioni radiofoniche
Art. 1
1. I proprietari di uno stabile o di un appartamento non possono opporsi alla installazione,
nella loro proprietà, di aerei esterni destinati al funzionamento di apparecchi radiofonici
appartenenti agli abitanti degli stabili o appartamenti stessi, salvo quanto è disposto negli
artt. 2 e 3.
Art. 2
1. Le installazioni di cui all’articolo precedente debbono essere eseguite in conformità delle
norme contenute nell’art. 78 del R.D. 3 agosto 1924, n. 2295.
2. Esse non devono in alcun modo impedire il libero uso della proprietà secondo la sua
destinazione, né arrecare danni alla proprietà medesima o a terzi.
Art. 3
1. Il proprietario ha sempre facoltà di fare nel suo stabile qualunque lavoro o innovazione
ancorché ciò importi la rimozione o il diverso collocamento dell’aereo, né per questo deve
alcuna indennità all’utente dell’aereo stesso.
2. Egli dovrà in tal caso avvertire preventivamente il detto utente, al quale spetterà di
provvedere a propria cura e spese alla rimozione o al diverso collocamento dell’aereo.
Art. 4
(abrogato)
Art. 5
1. Coloro che non intendono più servirsi dell’aereo esterno sia per la rinunzia alle
radioaudizioni, sia per cambiamento di dimora o per altra causa, devono nel contempo
provvedere a propria cura e spese alla rimozione dell’aereo e, ove occorra, alle conseguenti
riparazioni della proprietà.
2. La rimozione anzidetta non sarà necessaria quando l’aereo venga utilizzato da altro utente.
Art. 6-10
(abrogati)
Art. 11
1. Le contestazioni derivanti dall’installazione di aerei esterni ai sensi dell’art. 1 e del primo
comma dell’art. 2, sono decise, su ricorso degli interessati, con provvedimento definitivo del
Ministero delle comunicazioni.
2. All’autorità giudiziaria spetta di decidere in merito alle controversie relative all’applicazione
del secondo comma dell’art. 2 e di stabilire la indennità da corrispondersi al proprietario,
quando sia dovuta in base all’accertamento dell’effettiva limitazione del libero uso della
proprietà e di danno alla proprietà stessa.
D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156
"Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in
materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni."
.... omissis ....
Art. 232 - Limitazioni legali
Negli impianti di telecomunicazioni di cui al precedente art. 231, primo comma, i fili o cavi senza
appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà
pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove non siano finestre od altre aperture
praticabili a prospetto. Il proprietario o il condominio non può opporsi all’appoggio di antenne, di
sostegni, nonchè al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto nell’immobile di sua
proprietà occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini.
I fili, cavi ed ogni altra installazione debbono essere collocati in guisa da non impedire il libero uso
della cosa secondo la sua destinazione.
Il proprietario è tenuto a sopportare il passaggio nell’immobile di sua proprietà del personale
dell’esercente il servizio che dimostri la necessità di accedervi per l’installazione, riparazione e
manutenzione degli impianti di cui sopra.
Nei casi previsti dal presente articolo al proprietario non è dovuta alcuna indennità.
.... omissis ....
397 - Installazione di antenne riceventi del servizio di radiodiffusione.
I proprietari di immobili o di porzioni di immobili non possono opporsi alla installazione sulla loro
proprietà di antenne destinate alla ricezione dei servizi di radiodiffusione appartenenti agli abitanti
dell’immobile stesso.
Le antenne non devono in alcun modo impedire il libero uso della proprietà, secondo la sua
destinazione, arrecare danno alla proprietà medesima o a terzi.
Si applicano all’installazione delle antenne l’art. 232, nonchè‚ il secondo comma dell’art. 237.
Gli impianti devono essere realizzati secondo le norme tecniche emanate con decreto del Ministro
per le poste e telecomunicazioni.
Il regolamento può prevedere i casi in cui le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in
favore dei concessionari dei servizi radioelettrici ad uso privato. In tale ipotesi è dovuta al
proprietario un’equa indennità che, in mancanza di accordo fra le parti, sarà determinata
dall’autorità giudiziaria.
Raccolta massime della giurisprudenza
Nè l'assemblea dei condomini nè il regolamento da questa approvato possono vietare l'installazione di
singole antenne ricetrasmittenti
Il proprietario o il condomino non può opporsi all'appoggio di antenne e di sostegni e al passaggio di
condutture o di altro impianto nell'immobile di sua proprietà, senza diritto di indennità quando si tratti di
soddisfare la richiesta di utenza di un inquilino di un condomino dello stesso stabile, ma non anche quando
tale richiesta provenga da un inquilino o condomino di altro edificio sia pure vicino o confinantei
Il diritto di comproprietà sulle cose comuni comprende quello di installare sul terrazzo dello stabile
condominiale un'antenna ricevente televisiva, diritto che non può essere escluso, anche in presenza di
antenna centralizzata, dal regolamento condominiale.
Il locatore non è responsabile nei confronti del condominio dei danni che il conduttore provochi sulle cose
comuni per l'installazione o la manutenzione dell'antenna autonoma destinata alla ricezione dei programmi
radiotelevisivi
L'installazione di un'antenna autonoma non può essere precluso da una delibera assembleare che disponga
l'installazione di un' antenna centralizzata, salvo che l'installazione di un'antenna autonoma pregiudichi l'uso
del terrazzo da parte degli altri condòmini.
I radioamatori, muniti di autorizzazione amministrativa, possono installare antenne ricetrasmittenti senza
menomare i diritti degli altri comproprietari (L.554/1940; D.P.R. 156/1973). Tale facoltà è espressione del
diritto di ciascuno alla libera manifestazione del proprio pensiero ed alla ricezione del pensiero altrui (art. 2
Cost.), con la conseguenza che nè l'assemblea nè il regolamento condominiale possono vietare
l'installazione dell'antenna.
Installazione antenna per radioamatore non e' soggetta a concessione edilizia
TAR Piemonte sentenza 21/12/2002 n. 2156
L'installazione di una antenna per radioamatore costituisce un'opera che non importa attività di
trasformazione del territorio ed è priva quindi di rilevanza edilizia, a meno che non vi siano opere edilizie
eccedenti quelle necessarie per la semplice posa in opera delle attrezzature tecniche costituenti l'impianto.
E' questo il principio enunciato dal Tar Piemonte che ha accolto il ricorso presentato da un cittadino contro
l'ordinanza del Comune che gli aveva ordinato la demolizione dell'antenna e del traliccio per stazione di
radioamatore. - In tal senso anche C.d.S. V 642 del 15-12-1986, Tar Piemonte 163 del 16-4-1993, C.d.S. V
1283 del 7-9-1995 e Tar Piemonte sez. I 10.05.2000 n° 5933 –
* Cass. civ., sez. II, 6 novembre 1985, n. 5399, Acinapura c. Cond. via Colli.
Il diritto all’installazione di antenne ed accessori - sia esso configurabile come diritto soggettivo autonomo
che come facoltà compresa nel diritto primario all’informazione e diretta alla attuazione di questo (art. 21,
Cost.) - limitato soltanto dal pari diritto di altro condomino, o di altro coabitante nello stabile, e dal divieto di
menomare (in misura apprezzabile) il diritto di proprietà di colui che deve consentire l’installazione su parte
del proprio immobile. Pertanto, qualora sul terrazzo di uno stabile condominiale sia installata (per volontà
della maggioranza dei condomini) un’antenna televisiva centralizzata e un condomino (o un abitante dello
stabile) intenda invece installare un’antenna autonoma, l’assemblea dei condomini può vietare tale seconda
installazione solo se la stessa pregiudichi l’uso del terrazzo da parte degli altri condomini o arrechi
comunque un qualsiasi altro pregiudizio apprezzabile e rilevante ad una delle parti comuni. Al di fuori di tali
ipotesi, una delibera che vieti l’installazione deve essere considerata nulla, con la conseguenza che il
condomino leso può fare accertare il proprio diritto all’installazione stessa, anche se abbia agito in giudizio
oltre i termini previsti dall’art. 1137 cod. civ. o, essendo stato presente all’assemblea, senza esprimere voto
favorevole alla delibera, non abbia manifestato espressamente la propria opposizione alla delibera stessa.
* Cass. civ., sez. II, 25 febbraio 1986, n. 1176, Cond. Pollaiuol. c. Parodi.
L’art. 1 della L. 6 maggio 1940, n. 554, con lo stabilire che i proprietari di uno stabile o di un appartamento
non possono opporsi all’installazione nella loro proprietà di aerei esterni destinati al funzionamento di
apparecchi radiofonici appartenenti agli abitanti degli stabili e degli appartamenti stessi, non impone una
servitù, ma si limita all’attribuzione di un diritto, a favore degli abitanti dello stabile e degli appartamenti,
all’installazione, e quindi anche alla manutenzione degli impianti, pure contro la volontà di altri abitanti. Tale
diritto non ha contenuto reale, ma ha natura personale e il titolare di esso, in virtù della detta norma, può
esercitarlo indipendentemente dalla qualità di condomino, per il solo fatto di abitare nello stabile e di essere
o diventare utente radio-televisivo. Conseguentemente, quando il locatario di un appartamento, nell’installare
un’antenna televisiva, arrechi danno al tetto comune dell’edificio, legittimato all’azione di risarcimento del
danno proposta dal condominio é il solo locatario e non anche il locatore-proprietario dell’appartamento.
* Cass. civ., sez. Il, 24 marzo 1994, n. 2862.
Gli artt. 1 e 3 L. 6 maggio 1940 n. 554, dettati con riguardo alla disciplina degli aerei esterni per audizioni
radiofoniche, ma applicabile per analogia anche alle antenne televisive e l’art. 231 del d.p.r. 29 marzo 1973
n. 156, stabilendo che i proprietari dell’edificio non possono opporsi alla installazione esterna di antenne da
parte di abitanti dello stesso stabile per il funzionamento di apparecchi radiofonici o televisivi, attribuiscono al
titolare dell’utenza il diritto all’installazione dell’antenna sulla terrazza dell’edificio, ferma restando la facoltà
del proprietario al libero uso di questa secondo la sua destinazione ancorché comporti la rimozione od il
diverso collocamento dell’antenna, che resta a carico del suo utente, all’uopo preavvertito. Ne deriva che il
proprietario della terrazza che vi abbia eseguito dei lavori comportanti la rimozione dell’antenna non può
essere condannato al ripristino nello stato preesistente, posto che spetta all’utente provvedere a sua causa e
spese alla rimozione ed al diverso collocamento dell’antenna.
* Cass. civ., sez. II, 29 gennaio 1993, n. 1139, Carro L. c. Carro A.
Il diritto riconosciuto dall’art. 232, secondo comma, D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 ad ogni occupante,
proprietario od inquilino, di unità immobiliari di appoggiare antenne televisive sui muri e sulle coperture dei
fabbricati, si configura come un diritto soggettivo perfetto ed assoluto di natura personale, avente la sua
fonte nella primaria libertà, costituzionalmente garantita, all’informazione e, pertanto, va ritenuto, per sua
natura, insuscettibile di valutazione pecuniaria, con la conseguenza che le azioni ad esso relative rientrano
fra quelle da considerarsi di valore indeterminabile, riservate alla competenza per valore del tribunale, a
norma dell’art. 9, secondo comma, c.p.c.
* Cass. civ., sez. II, 5 giugno 1998, n. 5517, Obbialero c. Esposito.
In tema di compossesso, ricorre l’ipotesi dello spoglio quando l’atto compiuto dal compossessore (preteso
spoliatore) abbia travalicato i limiti del compossesso (impedendo o rendendo più gravoso l’uso paritario della
res agli altri compossessori), ovvero abbia comportato l’apprensione esclusiva del bene, con mutamento
dell’originario compossesso in possesso esclusivo, ne consegue che, con riguardo all’utilizzazione del tetto
di un immobile da parte di uno dei compossessori mediante l’installazione di un’antenna ricetrasmittente, la
configurabilità di uno spoglio o di una turbativa del possesso nei confronti degli altri compossessori postula,
necessariamente, l’accertamento di un impedimento ad un analogo uso del bene comune da parte di
costoro, conseguente allo specifico comportamento in concreto tenuto dal primo utilizzatore.
* Pret. civ. Salerno, ord. 24 ottobre 1990.
Il diritto di installare l’antenna televisiva comprende la facoltà di compiere tutte le attività necessarie per la
messa in opera, ivi compreso il diritto di accedere temporaneamente attraverso la proprietà aliena, e tale
imposizione del limite al diritto di proprietà è da riconoscersi a favore non solo di chi è titolare di un diritto di
comproprietà o di altri diritti reali sullo stabile, ma anche di chiunque vi abiti a qualunque titolo.
* Pret. civ. Salerno, ord. 24 ottobre 1990.
Il diritto di installazione di antenna non ha natura reale, ovvero non si configura come una speciale
limitazione del diritto di proprietà, inquadrabile in un’ipotesi di servitù coattiva, ma personale, poiché la
norma che lo contempla prescinde, nell’attribuirlo, dalla titolarità di un diritto di proprietà o di un altro diritto
reale sull’appartamento ed ha la propria origine in un rapporto obbligatorio ex lege, onde lo stesso ha diretta
rilevanza nei confronti del proprietario o del condominio e, come tale, è da ritenersi azionabile dinanzi al
giudice ordinario.
* Pret. civ. Roma, ord. 16 dicembre 1989, Marras e altri c. Salata.
E' tutelabile ex art. 700 cod. proc. civ. il diritto dei condomini di un edificio di passare attraverso
l’appartamento di un altro condomino al fine di poter installare un’antenna televisiva sul tetto dell’edificio,
purché non ne risulti menomato, in modo apprezzabile, il diritto di proprietà di quest’ultimo.
* Corte app. civ. Lecce, 8 febbraio 1994
Il diritto di installare un’antenna TV spetta esclusivamente al condomino e all’inquilino dello stabile
interessato all’installazione, ma non all’utente che non abita in tale stabile. Appare quindi manifestamente
infondata l’eccezione di incostituzionalità dell’art. 232 D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, nella parte in cui, in
violazione dell’art. 21 Cost., non prevede la possibilità di installare antenne TV anche sui terrazzi degli stabili
adiacenti a quello in cui abita l’utente ove questi non capti sufficientemente i segnali televisivi con l’antenna
installata sul proprio stabile a causa della interclusione di quest’ultimo tra edifici più alti..
* Trib civ. Piacenza, 13 febbraio 1998, n. 51, Condominio di Via S. Francesco n. 8 in Piacenza c. Soc.
Omnitel Pronto Italia e Cella.
L’installazione su di un lastrico solare di proprietà di un condomino di un ripetitore per telefonia cellulare, con
utilizzo delle cose comuni che consista esclusivamente nell’ancoraggio dell’impianto suddetto ai muri esterni,
non configura alcuna violazione dell’art. 1102 cc.
* Trib. civ. Palermo, 13 maggio 1991.
L’inquilino di un immobile condominiale ha un diritto personale e non reale, ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. 6
agosto 1990, n. 233, di installare e mantenere qualsiasi tipo di antenna di ricezione televisiva sul terrazzo di
copertura dello stabile (sia comune che di proprietà esclusiva di alcuni condomini) e di compiere tutte le
attività necessarie alla sua messa in opera ed al suo funzionamento: tale diritto — tutelabile in via cautelare
col ricorso ex art. 700 c.p.c. —compete, pertanto, in via autonoma ed immediata, anche al detentore
qualificato (conduttore o comodatario) dell’alloggio.
* Trib. civ. Latina, 16 novembre 1992.
L’art. 1 della L. 6 maggio 1940 n. 554 — che sancisce il diritto del condomino ad installare un’antenna sul
terrazzo comune o di proprietà altrui — si applica anche all’esercizio di attività radiofonica in una unità
immobiliare sita in un edificio condominiale. Ed infatti siffatta attività, anche se svolta da privati, non solo è
espressione di esercizio di impresa tesa al lucro, ma è altresì strumento di esternazione del pensiero. Il solo
limite è che la installazione non deve in alcun modo impedire il libero uso della proprietà secondo la sua
destinazione né arrecare danni alla proprietà medesima od a terzi.
* Pret. civ. Manfredonia, 4 maggio 1989, n. 16, Agenzia Ippica c. Condominio Palazzo di Largo San
Francesco nn. 21/42 di Manfredonia
Il diritto all’installazione di una antenna parabolica sul lastrico solare condominiale non va riferito al
parametro dei diritti reali su cosa altrui, ma costituisce una facoltà compresa nell’amplissimo diritto primario
alla libera manifestazione del pensiero ed è, pertanto, soggetto alla tutela prevista dall’art. 700 cod. proc. civ.
* Corte app. civ. Milano, 30 giugno 1995.
Il passaggio di un radioamatore e del personale tecnico da questi incaricato attraverso l’abitazione di un
condomino, al fine di eseguire dalle finestre di esso interventi di riparazione o manutenzione di cavi di
collegamento ad una antenna installata sul tetto dell’edificio condominiale, con sacrificio della libertà di
domicilio, non è consentito dagli artt. 397 e 232 comma 4, del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, interpretati in
modo conforme alla Costituzione, quando gli interventi stessi siano possibili in altro modo, ancorché più
costoso.
* Cass. civ., sez. II, 16 dicembre 1983, n. 7418, Rudelli c. Cerina.
Il dovere dei comproprietari o coabitanti di un fabbricato di non opporsi a che altro comproprietario o
coabitante, in qualità di radioamatore munito della prescritta autorizzazione amministrativa, installi
un’antenna ricetrasmittente su porzione di proprietà altrui o condominiale, nei limiti in cui ciò non si traduca
in un’apprezzabile menomazione dei loro diritti o della loro possibilità di procedere ad analoga installazione,
deve essere riconosciuto, anche in difetto di un’espressa regolamentazione delle antenne da radioamatore
nella disciplina della legge 6 maggio 1940 n. 554 e del d.p.r. 29 marzo 1973 n. 156, dettata a proposito delle
antenne per la ricezione radiotelevisiva, tenuto conto che tale dovere, anche per le antenne radiotelevisive,
non si ricollega ad un diritto dell’installatore costituito dalla citata normativa, ma ad una sua facoltà compresa
nel diritto primario alla libera manifestazione del proprio pensiero e ricezione del pensiero altrui, contemplato
dall’art. 21 della Costituzione, e che, pertanto, un pari dovere ed una pari facoltà vanno riconosciuti anche
nell’analogo caso delle antenne da radioamatore.
* Trib. civ. Milano, 15 dicembre 1997, Sfreddo e. Campeotto.
Il titolare del diritto di installazione di un’antenna ricetrasmittente può legittimamente rinunciare a determinate
modalità di esercizio di tale diritto. Per essere valida, la suddetta rinuncia deve essere manifestazione di una
libera e cosciente determinazione della volontà di disporre del proprio diritto, nonché risultare da espressioni
incontrovertibii rivelatrici di un intento chiaro in tal senso. (Fattispecie in ordine a clausole, contenute in un
contratto di locazione, relative alle modalità di uso di un’antenna radioamatoriale installata sul tetto
dell’immobile locato).
* Pret. civ. Roma, ord. 13 luglio 1987, Ciocca e Soc. Road Runner c. Condominio Via De Saint Bon, 49
di Roma.
L’impedimento all’esercizio del diritto di installazione di antenna ricetrasmittente sul terrazzo condominiale
(manifestatosi attraverso il rifiuto opposto da alcuni condomini di consentire ai tecnici di accedere alla
terrazza per riparare l’antenna, nonché attraverso il rifiuto dell’amministratore di consegnare le chiavi della
porta di accesso ditale terrazza) non legittima l’azione di reintegrazione, in quanto il predetto diritto non ha
natura reale, ma personale, spettando a chiunque abiti nel condominio.
* Cass. civ., sez. II, 3 agosto 1990, n. 7825, Del Degan c. Cond. Malbor. Ud.
Con riguardo ad un edificio in condominio ancorché dotato di antenna televisiva centralizzata, né
l’assemblea dei condomini, né il regolamento da questa approvato possono vietare l’installazione di singole
antenne ricetrasmittenti sul tetto comune da parte dei condomini, in quanto in tal modo non vengono
disciplinate le modalità di uso della cosa comune, ma viene ad essere menomato il diritto di ciascun
condomino all’uso della copertura comune, incidendo sul diritto di proprietà dello stesso.
* Cass. pen., sez. III, 5 aprile 1994, n. 3969 (ud. 16 maggio 1994), Cazzola.
Ai sensi dell’art. 1 lett. g), L. 28 dicembre 1993, n. 561, l’esercizio senza autorizzazione di impianto
radioelettrico ricetrasmittente, previsto dall’art. 195 D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, non costituisce più reato
ed è soggetto soltanto al pagamento di una sanzione amministrativa.
CORTE DI CASSAZIONE N. 7418 DEL 16/12/83 2a SEZIONE CIVILE
Omissis
Il dovere dei proprietari o coabitanti di un fabbricato di non opporsi
a che altro comproprietario o coabitante, in qualità di radioamatore munito della prescritta autorizzazione
amministrativa, installi un'antenna ricetrasmittente su porzione di proprietà altrui o condominiale, nei limiti in
cui ciò non si traduce in un'apprezzabile menomazione dei loro diritti o della loro possibilità di procedere ad
analoga Installazione, deve essere riconosciuto.
Deve essere riconosciuto anche in difetto di una espressa regolamentazione delle norme delle antenne da
radioamatore nella disciplina della Legge 6 maggio 1940 nO 554 e dei D.P.R. 29 marzo 1973 nO 156,
dettata a proposito delle antenne per la ricezione radiotelevisiva, tenuto conto che tale dovere, anche per le
antenne radiotelevisive, non si ricollega ad un diritto dell'installatore costituito dalla citata normativa, ma ad
una sua facoltà compresa nel diritto primario alla libera manifestazione dei proprio pensiero e ricezione dei
pensiero altrui, contemplato dall'art. 21 della Costituzione che, pertanto, un pari dovere ed una pari facoltà
vanno riconosciuti anche nel caso delle antenne da radioamatore.
Omissis
Il singolo condomino può utilizzare il tetto comune per la installazione di antenne ricetrasmittenti,
purchè non ecceda i limiti fissati dall’art. 1102 c. c.
( Cass. N° 5517 del 5 giugno 1998 )
"In tema di edificio in condominio, posto che il partecipante alla comunione può usare della cosa comune
(art. 1102 c. c. ) per un suo fine particolare, con la conseguente possibilità di ritrarre dal bene una utilità più
intensa rispetto a quelle che vengono ricavate dagli altri, con il limite di non alterare la consistenza e la
destinazione di esso, e di non impedire l’altrui pari uso, è da ritenere consentita l’installazione di una antenna
ricetrasmittente sul tetto comune da parte del singolo condomino radioamatore, a condizione che si verifichi
in concreto che per le dimensioni del tetto, o per altre eventuali ragioni di fatto, tale uso non escluda per gli
altri la possibilità di fare del tetto stesso analogo uso particolare. ( Cass. N° 5517 del 5 giugno 1998 )".
Articoli di dottrina
NEL CONDOMINIO, LIBERTA' D'ANTENNA
(Articolo tratto da "Archivio delle locazioni e del Condominio" n. 1/1999, pag. 29 e seguenti, Ed.
La Tribuna, per gentile concessione dell'Autore sig.ra Renata Giuliana Balzani)
Il condominio negli edifici non è soltanto la somma di proprietà esclusive. E' piuttosto una realtà
sempre nuova, non solo per quanto riguarda la gestione delle cose comuni, ma anche per l'incidenza
delle necessità comuni sui diritti di proprietà dei singoli condomini stessi.
Ciò considerato, se veniamo a trattare, come al momento desideriamo trattare, l'argomento delle
antenne televisive, diremo che esse, per la loro molteplicità di tipi, si circoscrivono in tale
incidenza, proprio per la destinazione particolare del bene stesso ad uso delle abitazioni.
D'altro canto, la televisione, che in sostanza costituisce una nuova applicazione delle trasmissioni a
distanza mediante onde elettro - magnetiche, iniziate limitatamente ai suoni, quale il telegrafo senza
fili, per espandersi poi in radioaudizioni e quindi ampliate alle percezioni visive della televisione,
necessita appunto di una antenna.
Non vi è dubbio che la televisione fu innovazione tecnologica di importanza incalcolabile, che fa
ricevere programmi via etere notevolmente diversificati, sia nazionali che esteri. Una innovazione
tecnologica che richiamò ben presto disposizioni legislative in materia: l'etere, l'aria atmosferica,
considerata nella sua capacità conduttrice di suoni, a priori stava diventando un bene pubblico, la
cui utilizzazione avrebbe dovuto essere disciplinata dallo Stato.
Fu così che nel 1940, con la L. 554 del 6 maggio, seguita dal decreto legislativo luogotenenziale del
5 maggio 1946 n. 382, furono emanate precise disposizioni, tuttora valide, che disciplinavano la
messa in opera degli apparecchi radiofonici. Legge estesa nel 1954, su parere espresso del Ministero
delle poste e telecomunicazioni, agli "aerei televisivi", cioè ai dispositivi di base per inradiare nello
spazio onde elettromagnetiche e trasmettere o ricevere segnali elettrici espressi in immagini e suoni
nel singolo apparecchio televisivo.
Non solo, ma il 29 marzo 1973, con decreto legge n. 156, pubblicato nel supplemento ordinario
della Gazzetta Ufficiale del 3 maggio 1973, n. 113, il Presidente della Repubblica inseriva nuove
disposizioni in merito all'argomento, anche se queste nella sostanza rimanevano immutate rispetto
alle disposizioni precedenti inserite nel Codice postale delle comunicazioni.
Un insieme di norme importanti, ora citate, ma se le analizziamo con attenzione balza evidente il
proposito del legislatore dell'installazione della televisione quale importante mezzo di
comunicazione per i singoli utenti, ma di favorire in particolare i radioamatori. Ed è altrettanto
evidente che mirando a questo obiettivo, il legislatore non si sia troppo soffermato a valutare la
possibile problematica che con le installazioni delle antenne dei radioamatori, si viene a creare negli
stabiliti in condominio. Una possibile involontaria trascuratezza del problema, ma una volta
emanata la legge che dispone la facoltà di installazione sul tetto dello stabile di antenne singole,
antenne centralizzate, le antenne dei radioamatori, e quelle paraboliche, diventano irrilevanti le
proteste dei condomini finalizzate ad impedirne dette installazioni.
Unica pregiudiziale: l'installazione deve essere realizzata, non solo a regola d'arte rispettando le
norme contenute nella legge stessa, ma anche rispettando le norme del secondo comma dell'art.
1102 c.c. Una installazione cioè che abbia l'attenzione di non impedire del tutto l'uso della proprietà
comune secondo la propria destinazione, non rechi danno alla stessa e non impedisca ad altri
partecipanti di fare uguale installazione quando ne ravvisino l'opportunità. Nel rispetto di queste
norme, non solo l'installazione sarà lecita, ma vanificherà a priori ogni polemica.
E a conferma portiamoci a valutare prima di ogni altra norma l'art. 1 della legge n. 554 del 6 maggio
1940 che, in merito ci pone a priori di fronte ad una parola definitiva:
"i proprietari di uno stabile o di un appartamento non possono opporsi alla installazione, nella loro
proprietà, di aerei esterni destinati al funzionamento di apparecchi radiofonici appartenenti agli
abitanti degli stabili o appartamenti stessi, salvo quanto è disposto dagli artt. 2 e 3".
E l'art. 2:
"Le installazioni di cui all'articolo precedente debbono essere eseguite in conformità delle norme
contenute nell'art. 78 del R.D. 3 agosto 1928 n. 2295.
Esse non devono in alcun modo impedire il libero uso della proprietà secondo la sua destinazione,
né arrecare danni alla proprietà medesima o a terzi".
Se il primo comma attiene a prescrizioni puramente tecniche, il secondo puntualizza il principio
dell'obbligo del rispetto della proprietà di ogni compartecipante. E se ci sembra indubbia la
chiarezza delle norme trascritte, ciò nonostante vorremmo completare la panoramica essenziale
della legge 554/1940 estesa, come abbiano detto, nel 1954 anche agli impianti televisivi, riportando
anche l'art. 11.
"Le contestazioni derivanti dalla installazione di aerei esterni ai sensi dell'art. 1 e primo comma
dell'art. 2 sono decise su ricorso degli interessati, con provvedimento definitivo del Ministero delle
comunicazioni.
Alla autorità giudiziaria spetta decidere in merito alle controversie relative alla applicazione del
secondo comma e di stabilire la indennità da corrispondersi al proprietario, quando sia dovuta, in
base all'accertamento dell'effettiva limitazione del libero uso della proprietà e di danno alla
proprietà stessa".
Una legge del 1940 può sembrare lontana e distante dal nostro tempo. Forse, ma non nel campo al
quale la legge di cui parliamo si circoscrive. Tanto è vero che i contenuti delle disposizioni inserite
nel Codice postale e delle telecomunicazioni emanate con il detto decreto del Presidente della
Repubblica n. 156 del 29 marzo 1973, non sono dissimili nella sostanza.
Trascriviamo l'art. 397:
I proprietari di immobili o di porzioni di immobili non possono opporsi alla installazione sulla loro
proprietà di antenne destinate alla ricezione dei servizi di radiodiffusione appartenenti agli abitanti
dell'immobile stesso".
"Le antenne non devono impedire il libero uso della proprietà secondo la sua destinazione, né
arrecare danno alla proprietà medesima o a terzi".
Non vi è dubbio: il condominio che abbia l'esigenza di collocare una antenna TV per proprio uso su
una parte dello stabile dove abita, può nolente o volente, imporre il peso della presenza dell'aereo: E
può imporlo anche se la collocazione avvenga nell'ambito di una proprietà esclusiva non propria,
anche se in pratica una tale installazione, può essere origine di fastidi non indifferenti, se non di
controversie vere e, qualora il proprietario del fondo in cui è stata installata l'antenna chieda, com'è
suo diritto a norma dell'art. 237 del T.U. 1973, di spostare l'aereo in occasione dei lavori da
compiere.
Ma in questo caso, cioè nel caso in cui si tratti di un'installazione forzosa di un aereo non accettato
di buon grado dal proprietario del fondo in cui l'aereo è stato installato, non si viene ad instaurare
una vera e propria servitù?.
Diremmo piuttosto che si viene a creare una servitù atipica. Una servitù coattiva. Cioè diremmo in
senso generale che se una persona o un gruppo di persone può per una determinata necessità, per la
quale la legge accorda particolare protezione, imporre un peso o una limitazione alla proprietà del
vicino anche contro la volontà di quest'ultimo, in tale ambito si circoscrive il particolare caso
dell'installazione di un aereo nel fondo di altro proprietario.
Comunque se le disposizioni della legge in merito alle installazioni delle antenne TV negli stabili
sono chiare, la Magistratura è stata chiamata, più di quanto si creda, a dare il proprio giudizio per
risolvere problematiche sorte a riguardo delle antenne.
E vorremmo trascrivere una delle tante sentenze in merito, le sentenza della Suprema Corte n. 2160,
pronunciata l'8 luglio 1971:
"Il diritto di applicare antenne non costituisce servitù e conseguentemente il titolare può esercitare il
diritto posto dalla legge all'installazione delle antenne tv indipendentemente dalla sua qualità di
condominio o meno, ma per il solo fatto di abitare nello stabile e di essere o diventare utente
radiotelevisivo".
Non vi è dubbio che il D.P.R. del 29 marzo 1973 n. 156 concede molto al singolo, mentre pone
delle limitazioni legali alla proprietà comune in favore del primo quando, quest'ultimo, sia
interessato ai servizi di telecomunicazione (anzi: dichiara il servizio del radioamatore di pubblica
utilità).
D'altro canto il radioamatore esplica quasi sempre un servizio che difficilmente si può disconoscere:
non sono infrequenti gli interventi dei radioamatori posti a beneficio dell'umanità senza fini di
lucro.
Un occhio di riguardo è stato posto dunque dalla legge per l'antenna del radioamatore e nessuna
limitazione alla legge può essere posta dall'assemblea del condominio per l'installazione della
propria particolare antenna, se non quella di non danneggiare il tetto dello stabile ove l'aereo sarà
collocato e quello di mantenerlo in modo opportuno.
Ma se le antenne dei radioamatori sono ingombranti e provocano a priori opposizioni fra i
condomini, i quali, più di quanto si creda, imboccano la via dei tribunali, non meno ingombranti
sono le antenne paraboliche per la ricezione delle emissioni radio televisive satellitari (e non sono
meno elemento provocatorio nei condomini per innescare un provvedimento giudiziario)
Se per l'antenna parabolica, per ricevere segnali di alta frequenza emessi da un satellite che orbita
all'orizzonte, è sufficiente orientare la parabolica a visuale libera verso sud in direzione del
trasmettitore posto nello spazio, ciò elimina a priori che l'antenna stessa debba essere posta sul tetto
dell'edificio: può essere fissata anche in basso su un proprio balcone.
E i condomini, a tale sistemazione, non possono opporsi, visto che, d'altro canto, il diritto
soggettivo primario all'informazione è previsto dall'art. 21 della nostra Costituzione.
Semmai, tale diritto trova un limite "nel pari diritto degli altri condomini di utilizzazione in modo
analogo delle parti comuni". E se ciò è chiaramente stabilito dalla normativa del 6 maggio 1940 n.
554 e dal D.P.R. del 29 marzo 1973 n. 156, anche la Cassazione non è stata avara di chiarificazioni
in proposito che, sempre e comunque, ha preferito sancire la priorità del "diritto di informazione",
anche di fronte alle proposte di un possibile "pregiudizio architettonico ed estetico del fabbricato".
Nel condominio negli edifici per la poliedricità di un medesimo argomento risolto un caso, ne sorge
peraltro un altro.
Abbiamo visto che la legge consente l'installazione sul tetto dello stabile di vari tipi di antenne sia
ricevuti che trasmittenti, ma quando lo stabile sia coperto a lastrico solare e questo lastrico sia di
proprietà singola e si voglia installare un'antenna TV centralizzata comune a tutti i condomini, come
si può vincere la volontà ostativa del singolo che l'antenna comune nella sua proprietà esclusiva non
la vuole proprio?
La risposta la danno sia la legge n. 554 del 6 maggio 1940, che nella sostanza, come abbiamo detto,
conferma con le disposizioni del D.P.R. 156 del 29 marzo 1973, sia la Magistratura con opportune
sentenze sulla legge n. 554/1940 che disciplina gli impianti radiofonici, le cui norme - come più
sotto - furono estese nel 1954 anche agli aerei televisivi, con gli artt. 1 e 2 che abbiamo già riportati
e con l'art. 3 che ora trascriviamo:
"Il proprietario ha sempre facoltà di fare nel suo stabile qualunque lavoro o innovazione ancorchè
ciò comporti la rimozione o il diverso collocamento dell'aereo , né per questo deve alcuna indennità
all'utente dell'aereo stesso.
Egli dovrà in tal caso avvertire preventivamente il detto utente, al quale spetterà di provvedere a
propria cura e spese la rimozione o il diverso collocamento dell'aereo".
Ed ecco una significativa sentenza della Corte di Cassazione, la n. 5399 del 6 novembre 1985:
"Il diritto alla installazione, sul lastrico solare di un edificio condominiale, di autonoma antenna ed
accessori, sia esso configurabile come diritto soggettivo autonomo ovvero come facoltà compresa
nel diritto all'informazione , non incontra, nei rapporti fra privati, altri limiti se non quello di non
ostacolare il pari diritto degli altri ovvero di pregiudicare il diritto di proprietà del singolo
condominio, nel caso di installazione su proprietà esclusiva di quest'ultimo, all'uso del bene comune
da parte degli atri condomini, nel caso di installazione su parte dell'edificio.
Qualora sul terrazzo di uno stabile condominiale sia installata, per volontà della maggioranza dei
condomini, un'antenna televisiva centralizzata e un condominio o un abitante dello stabile intenda
invece installare un'antenna autonoma l'assemblea dei condomini può vietare tale ultima
installazione, solo se la stessa pregiudichi l'uso del terrazzo da parte degli altri condomini o arrechi
comunque un qualsiasi altro pregiudizio apprezzabile e rilevante ad una delle parti: al di fuori
dell'ipotesi considerata una delibera che vieti l'installazione deve essere considerata nulla con la
conseguenza che il condominio leso può far accettare il proprio diritto all'installazione stessa, anche
se abbia agito in giudizio oltre i limiti previsti dall'art. 1137 c.c. o, essendo stato presente
nell'assemblea, non abbia manifestato espressamente la propria opposizione alla delibera sempreché
non abbia espresso voto favorevole alla formazione della delibera stessa".
E ancora la Suprema Corte il 3 agosto 1990 con sentenza n. 7825:
"Con riguardo ad un edificio il condominio ancorchè dotato di antenna televisiva centralizzata, né
l'assemblea dei condominio, né il regolamento da questa approvato possono vietare l'installazione di
singole antenne ricetrasmittenti sul tetto comune da parte dei condomini, in quanto in tal modo non
vengono disciplinate le modalità di uso della cosa comune ma viene ad essere menomato il diritto di
ciascun condominio all'uso della copertura comune; incidendo sul diritto di proprietà dello stesso".
E un'altra sentenza estremamente significativa pronunciata dalla Pretura di Salerno il 24 ottobre
1990.
"Il diritto di installazione di antenna non ha natura reale, ovvero non configura come una speciale
limitazione del diritto di proprietà, inquadrabile in una ipotesi di servitù coattiva, ma personale,
poiché la norma che lo contempla prescinde, nell'attribuirlo dalla titolarità di un diritto di proprietà
o di un altro diritto reale sull'appartamento ed ha la propria origine in un rapporto obbligatorio ex
lege , onde lo stesso ha diretta rilevanza nei confronti del proprietario o del condominio e, come tale
è da ritenersi azionabile dinanzi al Giudice ordinario".
Vorremmo concludere. Molte sono le antenne TV riceventi e trasmittenti, molte sono le eccezioni
che i condomini pongono per accettare la posa in opera nei loro stabili delle antenne, che sono
decisamente vistose. Ma tra i contrasti la normativa in questo campo ha la migliore: "Sul tetto,
nolente o volente, c'è libertà di antenna".
(Articolo tratto da "Archivio delle locazioni e del Condominio" n. 1/1999 pag. 29 e seguenti, Ed. La
Tribuna, per gentile concessione dell'Autore sig.ra Renata Giuliana Balzani)
IL DIRITTO ALL'ANTENNA, di Elio Bergamo
(Tratto da Radiorivista di dicembre 1999 e da Giurisprudenza Italiana)
Note a una sentenza della Cassazione
Diritto all'antenna (tratto da "Radiorivista di dicembre 1999)
L'interessantissimo articolo che segue è tratto dalla Rivista "Giurisprudenza Italiana".
E' stato scritto da Elio Bergamo, figlio di Francesco Bergamo, I0ZF.
E' la nota ad una Sentenza della Cassazione che il Dott. Bergamo, che collabora a questa rivista, ha
pubblicato sul numero di aprile della stessa.
E' quanto di più aggiornato sia oggi disponibile sul Diritto all'antenna e può essere di estrema utilità
per quei colleghi che abbiano problemi in questo delicato momento.
Testo riprodotto da "Giurisprudenza Italiana" di aprile 1999. Cassazione Civile, II Sezione, 5
giugno 1998, n. 5517 - Baldassarre Presidente - Elefante Relatore - Leo P.M. (concl. per il rig.) -
Obbialero (Avv. Trincheri) - Espositivo (Avv. Ummarino).
Comunione e condominio - Condominio negli edifici - Radioamatore - Tetto dell'edificio -
Installazione dell'antenna - Divieto - Illegittimità (C.c. art. 1102).
Né l'assemblea dei condomini né il regolamento da questo approvato possono vietare l'installazione
di singole antenne ricetrasmittenti, in quanto in tale modo non vengono disciplinate le modalità di
uso della cosa comune, ma viene ad essere menomato il diritto di ciascun condominio all'uso del
tetto di copertura, incidendo sul diritto di proprietà comune dello stesso (1).
Omissis . L'impugnata sentenza ha spiegato perché non ricorrevano gli estremi dello "spoglio", dato
che l'installazione dell'antenna ricetrasmittente sul tetto da parte dell'Esposito era stata attuata senza
privare gli altri (condomini) compossessori, e quindi l'Obbialero, del godimento del tetto e senza
impedire allo stesso (e gli altri condomini) l'esercizio del concorrente potere di fatto
precedentemente esercitato sul tetto medesimo.
Invero, in tema di compossesso ricorre l'ipotesi dello spoglio quando l'atto compiuto dal
compossessore (preteso spoliatore) abbia esorbitato dai limiti del compossesso ovvero abbia
comportato apprensione esclusiva del bene con mutamento dell'originario compossesso (Cass., 2
dicembre 1994, n. 10363; 28 gennaio 1985 n. 432). Pertanto con riguardo all'utilizzazione del tetto,
effettuata da un compossessore mediante installazione di antenna ricetrasmittente, la configurabilità
di uno spoglio (o turbativa) del compossesso, denunciabile con azione di reintegrazione o
manutenzione, postula il riscontro e l'accertamento che l'indicata utilizzazione ecceda i limiti
segnalati dalla concorrente facoltà degli altri compossessori traducendosi in un impedimento totale
o parziale ad un analogo uso da parte di costoro.
2.2 . Anche il secondo motivo è infondato. Il richiamo dell'art. 1372 c.c. è del tutto inconferente
perché, con riguardo a edificio in condominio, ancorchè dotato di antenna televisiva centralizzata,
né l'assemblea dei condomini, né il regolamento da questa approvato possono vietare l'installazione
di singole antenne ricetrasmittenti sul tetto comune da parte dei condomini, in quanto in tal modo
non vengono disciplinate le modalità di uso della cosa comune, ma viene ad essere menomato il
diritto di ciascun condomino all'uso del tetto di copertura, incidendo sul diritto di proprietà comune
dello stesso (Cass., 3 agosto 1990, n. 7825).
3.3. Il terzo motivo non ha pregio. In tema di edificio in condominio, posto che il partecipante alla
comunione può usare della cosa comune (art. 1102 c.c) per un suo fine particolare, con la
conseguente possibilità di ritrarre dal bene una utilità più intensa rispetto a quelle che vengono
ricavate dagli altri, con il limite di non alterare la consistenza e la destinazione di esso, e di non
impedire l'altrui pari uso, è da ritenere consentita l'installazione di una antenna ricetrasmittente sul
tetto comune da parte di un singolo condomino radioamatore, a condizione che si verifichi in
concreto che per le dimensioni dell'antenna in rapporto a quelle del tetto, o per altre eventuali
ragioni di fatto, tale uso non ne escluda per altri la possibilità di fare del tetto analogo uso
particolare. Nel caso specifico è stato accertato, mediante c.t.u., che l'installazione dell'antenna non
ha alterato la destinazione del tetto né privato gli altri condomini della facoltà di installare sul tetto
analoghe antenne ricetrasmittenti. Omissis.
Il diritto all'antenna
1) Premessa . La Suprema Corte, con la sentenza in epigrafe, ribadisce il principio per cui ogni
condomino ha il diritto di installare l'antenna sul tetto comune, dando, tuttavia, rispetto al
precedente orientamento giurisprudenziale, una diversa motivazione.
Si riconduce infatti la soluzione adottata nell'ambito delle norme regolanti la comunione. In
particolare si afferma che:
• l'installazione di una antenna ricetrasmittente sul tetto dell'edificio, effettuata senza privare
altri condomini compossessori del godimento del tetto e senza impedire agli stessi l'esercizio
del concorrente potere di fatto sul tetto medesimo, esclude la configurabilità di uno spoglio
(o turbativa) del compossesso, denunciabile con l'azione di reintegrazione o manutenzione
(1);
• né l'assemblea dei condomini né il regolamento da questa approvato possono vietare
l'installazione di singole antenne ricetrasmittenti, in quanto in tale modo non vengono
disciplinate le modalità di uso della cosa comune, ma viene ad essere menomato il diritto di
ciascun condomino all'uso del tetto di copertura, incidendo sul diritto di proprietà della cosa
comune dello stesso (2);
• in tema di edificio di condominio, posto che il partecipante può usare della cosa comune
(art. 1102 c.c.) per un suo fine particolare, con il limite di non alterare la consistenza e la
destinazione di essa, e di non impedire l'altrui pari uso, è da ritenere consentita
l'installazione di un'antenna ricetrasmittente sul tetto comune da parte di un singolo
condomino radioamatore (3) a condizione che si verifichi in concreto, che per le dimensioni
dell'antenna in rapporto a quelle del tetto o per eventuali ragioni di fatto, tale uso non ne
escluda per gli altri la possibilità di fare del tetto stesso analogo uso particolare.
La Suprema Corte non considera, peraltro, né le leggi speciali vigenti in materia, dalle quali si
possono trarre precise indicazioni sul diritto all'antenna, né l'evoluzione giurisprudenziale che c'è
stata in materia. E' opportuno pertanto, ai fini di un corretto inquadramento della sentenza che si
annota, vedere quale sia l'attuale normativo, nonché l'evoluzione giurisprudenziale, con la
precisazione che con il termine "aereo" si farà riferimento a quella parte integrante di un impianto
televisivo o radiofonico o ricetrasmittente che è l'antenna.
2) La normativa . La prima legge speciale emanata in materia, e tuttora in vigore, è la L. 6 maggio
1940 n. 554 (Disciplina per l'uso degli aerei esterni per audizioni radiofoniche) che recita
• all'art. 1: "I proprietari di uno stabile o di un appartamento non possono opporsi
all'installazione nella loro proprietà, di aerei esterni destinati al funzionamento di apparecchi
radiofonici appartenenti agli abitanti degli stabili o appartamenti stessi,…"
• all'art. 2: "Le installazioni…. devono essere eseguite in conformità delle norme contenute
nell'art. 78 del R.D. 3 agosto 1928, n. 2295.
Esse non devono in alcun modo impedire il libero uso della proprietà secondo la sua destinazione,
né arrecare danni alla proprietà medesima o a terzi";
• all'art. 3 "Il proprietario ha sempre facoltà di fare nel suo stabile qualunque lavoro o
innovazione ancorchè ciò importi la rimozione od il diverso collocamento dell'aereo, né per
questo deve alcuna indennità all'utente dell'aereo stesso.
Egli in tal caso dovrà avvertire preventivamente il detto utente, al quale spetterà di provvedere a
propria cura e spese alla rimozione od al diverso collocamento dell'aereo, né per questo deve alcuna
indennità all'utente dell'aereo stesso.
Egli in tal caso dovrà avvertire preventivamente il detto utente, al quale spetterà di provvedere a
propria cura e spese alla rimozione od al diverso collocamento dell'aereo".
• all'art. 5: "Coloro che non intendono più servirsi dell'aereo esterno sia per rinunzia alle
radioaudizioni, sia per cambiamento di dimora o per altra causa, devono nel contempo
provvedere a propria cura e spese alla rimozione dell'aereo e, ove occorra, alle conseguenti
riparazioni della proprietà. La rinunzia anzidetta non sarà necessaria quando l'aereo venga
utilizzato da altro utente";
• all'art. 11: "Le contestazioni derivanti dall'installazione di aerei esterni, ai sensi dell'art. 1 e
del 1° comma dell'art. 2, sono decise, su ricorso degli interessati, con provvedimento
definitivo del Ministero delle Telecomunicazioni. All'autorità giudiziaria spetta di decidere
in merito alle controversie relative all'applicazione del 2° comma dell'art. 2 e di stabilire
l'indennità da corrispondersi al proprietario, quando sia dovuta in base all'accertamento
dell'effettiva limitazione del libero uso della proprietà stessa".
Viene poi in considerazione il D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 ( T.U. delle disposizioni legislative in
materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni) che
• all'art. 231 prevede la possibilità di ricorso all'esproprio per acquisire gli immobili necessari
agli impianti di telecomunicazione ed opere accessorie esercitati dallo Stato o da
concessionari, per il riconosciuto carattere di pubblica utilità degli stessi, e per quelli di uso
esclusivamente privato se dichiarati di pubblica utilità con decreto ministeriale;
• all'art. 232 recita: "Negli impianti di telecomunicazione di cui al precedente art. 231, 1°
comma, i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del
proprietario sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di
edifici ove non siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto.
Il proprietario od il condominio non può opporsi all'appoggio di antenne, di sostegni, nonché al
passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto nell'immobile di sua proprietà occorrente per
soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini. I fili, cavi ed ogni altra
installazione debbono essere collocati in guisa da non impedire il libero uso della cosa secondo la
sua destinazione.
Il proprietario è tenuto a sopportare il passaggio nell'immobile di su proprietà del personale
esercente il servizio che dimostri la necessità di accedervi per l'installazione, riparazione e
manutenzione degli impianti di cui sopra. Nei casi previsti dal presente articolo al proprietario non è
dovuta alcuna indennità".
• all'art. 233 si prevede l'imposizione di servitù coattiva, con indennità, per il passaggio con
appoggio dei fili, cavi ed impianti connessi alle opere considerate all'art. 231 c.c.;
• all'art. 237, 2° comma, recita: "il proprietario ha sempre facoltà di fare sul suo fondo
qualunque innovazione ancorchè essa importi la rimozione o diversa collocazione degli
impianti, dei fili e di cavi, né per questi deve alcuna indennità, salvo che sia diversamente
stabilito nell'atto convenzionale o nel decreto prefettizio che costituisce la servitù e salva in
ogni caso l'applicazione dell'art. 45 della L. 23 giugno 1865, n. 2359";
• all'art. 397 recita: "I proprietari di immobili o di porzioni di immobili non possono opporsi
alla installazione sulla loro proprietà di antenne destinate alla ricezione dei servizi di radio
diffusione appartenenti agli abitanti dell'immobile stesso. Le antenne non devono in alcun
modo impedire il libero uso della proprietà, secondo la sua destinazione, né arrecare danno
alla proprietà medesima o a terzi. Si applicano all'installazione delle antenne l'art 232,
nonché il 2° comma dell'art. 237. Gli impianti devono essere realizzati secondo le norme
tecniche emanate con decreto del Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni. Il
regolamento può prevedere i casi in cui le disposizioni di cui al presente articolo si
applichino in favore dei concessionari dei servizi radioelettrici ad uso privato. In tale ipotesi
è dovuta al proprietario un'equa indennità che, in mancanza di accordo tra le parti, sarà
determinata dall'autorità giudiziaria".
Queste sono le norme fondamentali in materia che delineano il diritto di aereo esterno per l'abitante,
a qualunque titolo, dello stabile o appartamento; tuttavia sono ancora oggetto di contrasto la natura
di tale facoltà, la sua titolarità ed il suo contenuto. La S.C. ha avuto, infatti, modo di pronunciarsi
più volte sull'argomento, modificando, talvolta, anche radicalmente, i suoi orientamenti.
3) I primi orientamenti giudiziali . La prima decisione risale al 1960 (Cass., 4 maggio 1960, n.
1005, in Mass., 1960, 1005, e per la motivazione in Foro It., 1961, I, 850, ed Giust. Civ., 1960, I,
1122; conf. Trib. Roma, 18 ottobre 1964, in Rep. Giur. It. 1965, voce "Radiocomunicazioni", nn. 8-
10) ove si ribadì il divieto, stabilito dalla legge n. 554/1940, per i proprietari di opporsi alla
installazione nella loro proprietà di antenne destinate al funzionamento di apparecchi appartenenti a
condomini o inquilini; inoltre si precisò che il rapporto nascente da tale speciale limitazione al
diritto di proprietà potesse essere equiparato a quelle delle tipiche servitù coattive.
Tale orientamento fu modificato nel 1971(Cass., 8 luglio 1971, n. 2169, in Giur. It. 1974, I, 1, 507,
con nota di Annunziata, Brevi note sul diritto alla installazione di antenne televisive) (4) quando si
stabilì che il diritto previsto dall'art. 1 legge n. 554/1940, non ha natura reale di servitù, ma ha
natura personale, cosicchè il titolare può esercitarlo indipendentemente dalla qualità di condominio,
per il solo fatto di abitare nello stabile e di essere o di diventare utente (radio) televisivo.
Da questa precisazione scaturiscono importanti conseguenze, ed in particolare:
• trattandosi di diritto personale (di godimento) e non di diritto reale, esso deve essere fatto
valere e tutelato dai singoli proprietari delle antenne installate sulle parti comuni (terrazzo,
lastrico solare) e non dall'amministratore, che difetta in questo caso di legittimazione attiva e
passiva (salva naturalmente l'ipotesi di conferimento di poteri ad hoc da parte degli
interessati: Cass., 8 luglio 1991, n. 2160, in Mass., 1991, 2160);
• se fatto valere dal singolo proprietario di impianto, abitante a solo titolo di locazione, egli
non dovrà chiamare in causa il suo locatore per agire contro il condominio, affiancandosi il
diritto all'antenna a quelli che scaturiscono dal contratto di locazione;
• l'installazione di aereo su parti comuni non costituisce innovazione, ma legittimo uso della
cosa comune, e perciò non occorre l'autorizzazione dell'assemblea condominiale prevista per
le innovazioni; tale facoltà può esercitarsi anche contro esplicito divieto del regolamento
condominiale, laddove la maggioranza non provveda, all'installazione di antenna televisiva
centralizzata, o alla sua modifica per la ricezione di ulteriori possibili trasmissioni, anche se
diverse dai servizi esercitati dallo Stato o dai suoi concessionari (pret. Roma 15 novembre
1978, inedita; Id. Frosinone, 25 luglio 1958, in Rep. Foro It., 1959, voce "Radiotelevisione",
n. 8; App. Roma, 29 aprile 1957, ibid., voce cit., n. 4, inedite sul Rep. Giur. It.).
Resta fermo, ovviamente il limite di cui all'art. 1102 c.c., per cui il condominio con diritto d'aereo
non dovrà turbare la sfera del diritto degli altri in ordine al concreto godimento della cosa comune
oltrechè rispetto alla possibilità di avvalersi di una pari facoltà (5). Tale limite, però, si dovrà
comunque coniugare e coordinare con l'art. 2 della legge n. 554/1940 e l'art. 232, 3° comma, del
D.P.R. n. 146/1973. Precisata pertanto la natura del diritto d'aereo, la giurisprudenza si è poi
occupata dei limiti di tale diritto prevedendo che questi operano nei confronti dei soli proprietari
obbligati, non subendo tale diritto nessun altro limite che non sia quello degli interessi generali, di
modo che le installazioni devono essere eseguite in conformità delle norme tecniche dettate dall'art.
78 R.D. n. 2295/1923 (Cass., 30 novembre 1980, non massimata). Viene così delineato un diritto
d'aereo esterno, per l'abitante di uno stabile che sia o diventi anche proprietario di impianto che
comprende la facoltà di compiere tutte le attività necessarie per la messa in opera dell'antenna,
compreso il diritto di accedere temporaneamente all'appartamento di un condominio (6), né tale
limitazione del diritto di proprietà è subordinata all'esistenza di condizioni di necessità o di
particolare utilità, purchè, naturalmente, gravi sullo stabile in cui il proprietario dell'aereo abita (8).
Per eventuali contestazioni sul diritto all'installazione, cioè qualora il diritto dell'utente sia
contestato o non sia soddisfatto) (9), la competenza sarà del giudice ordinario, spettando al ministro
solo le questioni relative all'osservanza delle norme tecniche sull'installazione delle antenne radio e
televisive (Cass., n. 1005/60, cit.).
4) La giurisprudenza dopo la sentenza n. 202 del 1976 della Corte costituzionale . In un siffatto
quadro giurisprudenziale si inserisce nel 1976 una pronuncia della Corte costituzionale (Corte cost.,
28 luglio 1976, n. 202, in Giur. It, 1976, I, 12) che nel dichiarare l'illegittimità costituzionale degli
artt. 1,2,45, della legge n. 103/1975 ( Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva
via etere di portata non eccedente l'ambito locale)ha consentito a tutti i cittadini l'esercizio concreto
del diritto alla manifestazione del proprio pensiero (art. 21 Cost.) con ogni mezzo di diffusione.
Si apre la possibilità di riferire agli articoli della legge n. 554/1940 e del D.P.R. n. 156/1973 non
solo agli impianti di ricezione - radioaudizione ed alle utenze di impianti di telecomunicazione
esercitati dallo Stato e/o dai concessionari, ma anche a quelle di radiodiffusione e trasmissione in
generale.
A conferma, segue, immediatamente una sentenza della Cassazione a Sezioni unite (10) che afferma
la più ampia facoltà, per il titolare dell'utenza radiofonica e televisiva, da installare sulla proprietà
altrui e sulle parti comuni all'edificio, antenne destinate non solo alla ricezione televisiva, ma anche
"al funzionamento di apparati radioriceventi e trasmittenti da amatore" applicando analogicamente
l'art. 1 della legge n. 554/1940, relativa alla disciplina dell'uso degli aerei esterni per le audizioni
radiofoniche, alle antenne destinate alla ricezione televisiva e degli impianti radioamatoriali (tale
posizione soggettiva non viene qualificata né come servitù né come diritto personale di godimento,
bensì come vero e proprio diritto soggettivo perfetto).
Conformi si mostrano numerose Corti di merito:
• la Pret. Roma, 20 giugno 1979, in Giur. It., 1981, 1, 2, 212, con nota di Vincenzi, statuisce
che il diritto di aereo esterno, connesso dall'art. 1 legge 554/1940 e dall'art. 232 del D.P.R. n.
156/1973 alla proprietà di apparecchi radiofonici, deve analogicamente estendersi "agli
impianti od antenne destinate ad irradiare trasmissioni via etere";
• la Corte d'appello di Roma, 21 maggio 1980, inedita, ritiene applicabile analogicamente la
disciplina dell'uso degli aerei esterni per le comunicazioni radiofoniche alle antenne di
apparecchi oltrechè televisivi, anche radioriceventi e ricetrasmittenti per radioamatori) (11);
• il Trib. Roma in due pronunce, 13 ottobre e 27 ottobre 1980, in Rep. Giur. It., 1981, voce
"Radiocomunicazioni", nn. 63 - 64, e per la motivazione in Foro It., 1981, I, 3007, riconosce
ad una emittente privata la facoltà di installare, senza autorizzazione del condominio, in
applicazione estensiva dell'art. 1 legge n. 554/1940, semprechè non si impedisca il libero
uso della proprietà secondo la sua destinazione, sulle parti comuni dello stabile, antenne,
non diverse per forma da quelle riceventi, "anche per la diffusione" radiofonica e televisiva
di notizie pubblicitarie a pagamento (12);
• Pret. Milano, 11 febbraio 1980, Trib. Milano, 3 marzo 1980, Pret. Monza, 12 - 15 luglio
1980, Trib. Monza, 20 maggio 1986, App. Milano, 7 maggio 1981, Trib. Monza, 30 aprile
1992, tutte inedite sul Rep. Giur. It., per il quale l'installazione da parte di un soggetto di
manufatto nell'immobile di sua proprietà esclusiva non può costituire violazione del diritto
del proprietario del fondo confinante, rimanendo nella sfera del giuridicamente indifferente
il peggioramento dell'aspetto esteriore del fondo e della veduta che dallo stesso si gode per
effetto della presenza del manufatto stesso.
A conferma di questa evoluzione estensiva della giurisprudenza giunge nel 1983 una pronuncia
della Cassazione (13) che, in sede di precisazione della natura del diritto di antenna, negando
l'inquadramento sia tra le servitù, sia tra gli stessi diritti personali di obbligazione per l'asserita
mancanza del requisito della patrimonialità richiesta per qualsiasi obbligazione (argomentando dal
fatto che al diritto non corrisponde un diritto di indennità per il proprietario d'immobile) lo qualifica
come "facoltà - compresa nell'amplissimo diritto primario riconosciuto dall'art. 21 della
Costituzione alla libera manifestazione del pensiero attraverso qualsiasi mezzo di diffusione
spettante ad ogni cittadino, sia come soggetto attivo della manifestazione stessa (diritto alla
diffusione), che come destinatario della manifestazione del pensiero altrui (diritto all'informazione)
- attinente all'esercizio del diritto stesso, per l'aspetto riguardante il diritto all'informazione mediante
radio e televisione e del quale costituisce un mezzo di attuazione….Trattasi di un dovere legale
speciale non inquadrabile nella categoria delle obbligazioni ex lege la cui osservanza non deve però
comportare a carico del soggetto tenuto una menomazione apprezzabile del diritto di proprietà"
(14).
La S.C., infatti, decidendo una questione relativa alla possibilità di installazione d'antenna di
apparecchio amatoriale, supera l'ostacolo costituito dall'articolo 397 del D.P.R. n. 156/1973
(inesistenza di un tale diritto fino all'emanazione della riserva di regolamento prevista da tale
norma), sia stabilendo che il diritto alla manifestazione via etere del pensiero comprende quello di
installare l'antenna necessaria a diffonderlo (15), sia ribadendo la legittimità della applicazione
analogica della disciplina vigente per le antenne riceventi a quelle trasmittenti.
Ovviamente, si precisa, tale diritto è circoscritto dallo steso limite previsto per gli apparecchi di
ricezione, d'inesistenza di qualsiasi menomazione, escluse quelle non apprezzabili, al normale
godimento dell'immobile da parte del proprietario o degli altri condomini.
Si apre così la strada al pieno riconoscimento, già in parte effettuato, del diritto d'aereo dei privati
cittadini nella sua più ampia accezione.
Arriva, infatti, puntualmente nel 1988 una decisione del Consiglio di Stato (Cons. di Stato, 20
ottobre 1988, n. 594, inedita sul Rep. Giur. It.) (16) ove stabilisce che:
• l'autorizzazione all'installazione di stazione ed antenne radioelettriche ad uso privato spetta
esclusivamente all'amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni;
• le antenne radiantistiche non incidendo, agli effetti delle leggi urbanistiche, sulla
trasformazione del territorio, possono essere liberamente installate senza alcuna
autorizzazione comunale.
In relazione a quest'ultimo punto, è bene esaminare il problema se i manufatti relativi
all'installazione dell'antenna (tralicci, antenna,………) siano o meno soggetti al regime della
concessione edilizia.
Risposta positiva diedero nel 1982 il T.A.R. Veneto (21 giugno 1982, n. 503) e nel 1980 il T.A.R.
Piemonte (22 luglio 1980, n. 652), inedite sul Rep. Giur. It., per cui anche se l'installazione di
antenne è tra i privati proprietari un diritto soggettivo, il relativo esercizio nei confronti del Comune
andava sottoposto ai poteri preventivi e repressivi del Sindaco, secondo le leggi urbanistiche.
Tale soluzione tuttavia non è accoglibile in quanto, anche alla luce della detta pronuncia del
Consiglio di Stato, non è considerata "costruzione" l'installazione di antenna, salvo naturalmente il
caso che il materiale di cui sia composto il manufatto, realizzato sopra o sotto il suolo, quale che sia
la sua destinazione e la tecnica posta in essere, diano all'oggetto caratteristiche tecniche di stabilità
ed immobilità (App. Napoli, 17 febbraio 1958, inedita sul Rep. Giur. It.) con conseguente
applicazione anche delle norme sulle distanze legali).
5) I più recenti orientamenti giurisprudenziali . All'orientamento della sentenza della Cassazione
del 1976, invece si rifà Cass., 24 marzo 1994, n. 2862, in Mass., 1994, 247, e per la motivazione in
Corriere Giur. 1994, 9, con nota di De Tilla, che, ignorando peraltro l'esistenza della sentenza del
1983, configura a favore del titolare dell'utenza radiofonica o televisiva, un vero e proprio diritto
soggettivo perfetto.
Peraltro tale diritto e condizionato solo nei confronti dell'interesse generale, talchè l'installazione
deve essere eseguita in conformità con le norme contenute nell'art. 78 del R.D. n. 2295/1928, ma
non mai nei confronti dei proprietari obbligati, rispetto ai quali la legge si limita ad imporre al
titolare del diritto di impianto che tali installazioni non debbano impedire il libero uso della
proprietà secondo la sua destinazione, né recare danni alla proprietà medesima (17).
E proprio sotto un profilo più strettamente del diritto di proprietà, come si è visto in apertura, si
colloca la sentenza in commento.
Tuttavia tutte le sentenze finora riportate non hanno mai considerato la natura pubblica dell'attività
svolta dai radioamatori. Questo infatti hanno il dovere nei casi di calamità naturale o di situazioni di
pubblica emergenza di consentire l'uso gratuito dei loro impianti in sostituzione di quelli normali,
interrotti a causa degli eventi, o di effettuare, sempre gratuitamente, le comunicazioni di servizio
delle amministrazioni o inerenti alle operazioni di soccorso o ricerca di persone e cose (D.M. 27
marzo 1974, c.d. Decr. Togni; art. 11 D.P.R. n. 156/1973). E' vero che tale servizio di pubblica
utilità è solo potenziale, tuttavia ciò non esclude che esso possa concorrere a rafforzare il diritto
all'antenna per i radioamatori.
1. Cass., 2 dicembre 1994, n. 10363, in Mass., 1994, 998; Id., 8 gennaio 1994, n. 154, in Rep.
Giur. It. 1994, I, 1305, con nota di Cerere; 13 luglio 1993, n. 7691, in Mass., 1993, 7693,
Id. 11 marzo 1993, n. 2947 ibid., Id., 28 gennaio 1985, n. 432, in Mass. 1985, 432.
2. Cass., 3 agosto 1990, n. 7825, in Mass., 1990, 7825, ove si precisa che l'installazione della
antenna non deve pregiudicare l'uso del terrazzo da parte degli altri condomini e comunque
non arrechi agli stessi un qualche impedimento o di farne parimenti uso secondo il loro
diritto; Id., 6 novembre 1985, n. 5399, in Rep. Giur. It. 1987, I, 133, precisa che la delibera
assembleare che vieti l'installazione dell'antenna, ove non ricorrano ipotesi di pregiudizio
alle parti comuni dell'edificio o all'uso del bene da parte di altri condomini, è nulla, con la
conseguenza che il condominio interessato - sempre che non abbia espresso voto favorevole
alla delibera - può far accertare il proprio diritto alla installazione, anche se non abbia
impugnato la decisione dell'assemblea nei termini e nei modi di cui all'art. 1137 c.c.
3. Secondo l'art. 330, 2° comma, del D.P.R. n. 156/1973 "l'attività del radioamatore consiste
nello scambio, in linguaggio chiaro o con l'uso di codici internazionalmente ammessi, con
altri radioamatori autorizzati (per esercitare tale attività a differenza dei c.d. C.B., è
necessaria una concessione amministrativa, n.d.r.) di messaggi di carattere tecnico,
riguardanti esperimenti radioelettrici a scopo di studio ed istruzione individuale ed
osservazioni di indole puramente personale che, per la loro scarsa importanza, non
giustifichino l'uso dei servizi pubblici di telecomunicazione".
4) In senso conforme: Cass., 11 marzo 1975, n. 906, in Mass., 1975, 906, la precedente costruzione
non soddisfaceva soprattutto per l'impossibilità di allargare la sfera delle limitazioni al diritto di
proprietà; Il Pretore di Salerno (ord.), 24 ottobre 1990, in Arch. loc., 1992, 176, dice espressamente
che il diritto alla installazione non ha natura reale, ovvero non si configura come speciale
limitazione del diritto di proprietà, inquadrabile in una ipotesi di servitù coattiva, ma personale,
poiché la norma che lo contempla prescinde, nell'attribuirlo, dalla titolarità di un diritto di proprietà
o di un altro diritto reale sull'appartamento, mentre ha la propria origine in un rapporto obbligatorio
ex lege, onde lo stesso ha diretta rilevanza nei confronti del proprietario o del condominio e, come
tale, è da ritenersi azionabile dinanzi al giudice ordinario; il Pretore di Roma, 13 luglio 1987, in
Foro It., 1988, I, 2415 ed in Arch. Loc. 1989, 180, ricorda che l'impedimento all'esercizio del
diritto d'installazione d'antenna ricetrasmittente sul terrazzo condominiale (manifestatosi
attraverso il rifiuto opposto da alcuni condomini di consentire l'accesso ai tecnici incaricati di
riattivare l'antenna, nonché attraverso il rifiuto dell'amministratore di consegnare la chiave della
porta di accesso di tale terrazza) non legittima l'azione giudiziaria di reintegrazione, in quanto il
predetto diritto non ha natura reale, ma personale, spettando a chiunque abiti nel condominio.
Conforme è il Comporti, Le servitù prediali, in Tratt. Di dir. priv. diretto da P. Rescigno, 8,
Torino, 1982, 239, che configura tale fattispecie come una limitazione legale della proprietà e non
come una servitù coattiva.
5) Questo è l'ambito in cui si muove la sentenza che si annota; ma quid iuris se in un condominio
fossero occupati tutti gli spazi idonei all'installazione di aereo?
Nulla quaestio per l'installazione di antenne televisive ove ben si può ricorrere, come d'altronde
accade sempre più spesso nella pratica, ad antenne centralizzate. I problemi maggiori nascono per i
radioamatori ove tale soluzione non è adottabile per problemi di ordine tecnico. Ritengo inevitabile
in tale caso una limitazione del diritto del condominio; tale limitazione non è tuttavia definitiva, il
diritto d'aereo rimane infatti condizionato sospensivamente fino al momento in cui la situazione di
fatto consenta l'installazione di una nuova antenna. In caso di più condomini limitati nel loro diritto
la condizione si considererà verificata per chi attende da maggior tempo.
6. Trib. Roma, 18 ottobre 1964, in Rep. Giur. It., 1965, voce "Radiocomunicazioni", nn. 8 - 10,
e per la motivazione in Temi Rom., 1964, 11 - 12, 709; Tri. Salerno, 31 gennaio 1958, in
Foro It., 1958, I, 808, con osservazioni di Branca, inedita sul Rep. Giur. It.; salvi i limiti
sopra citati e quelli impliciti quali il dovere preventivamente stabilire con il proprietario
dell'immobile modi e tempi per le esecuzioni delle relative opere, non potendosi installare
l'antenna all'insaputa od in assenza di questi: Pret. Nardò, 30 giugno 1965, in Giur. It. 1967,
I, 2, 571, con nota di Proietti, ha accolto la domanda di manutenzione nel possesso esperita
dal proprietario dell'immobile, con conseguente ordine di rimozione dell'antenna; tra l'altro
tale effetto si sarebbe dovuto produrre in ogni caso in quanto l'antenna era stata installata su
di uno stabile diverso da quello abitato dal proprietario d'aereo, in violazione dell'art. 1 legge
n. 554/1940.
7. Trib. Napoli, 10 aprile 1961, inedita sul Rep. Giur. It., e per la motivazione in Foro Nap.,
1961, I, 1.
8. Pret. Nardò, cit.; l'art. 397 del D.P.R. n. 156/1973 parla di un diritto degli abitanti o
condomini dello stabile e non di un diritto erga omnes.
Ancora più controversa è la questione della natura del diritto di installare un'antenna sul
terrazzo comune o di proprietà altrui in relazione all'esercizio di attività radiofonica
nell'unità immobiliare sita in un edificio condominiale. La risposta favorevole si è basata sul
rilievo che tale attività, anche se svolta da privati, non solo è espressione di esercizio di
impresa tesa al lucro, ma è altresì strumento di esternazione del pensiero. Il solo limite è che
l'installazione non deve in alcun modo impedire il libero uso della proprietà secondo la sua
destinazione né arrecare danni alla proprietà medesima od a terzi (Trib. Latina, 16 novembre
1992,ineditra sul Rep. Giur. It., ma per la motivazione in Giur. di Merito, 1993, 1945). Si è
altresì affermato che, l'art. 1122 c.c., vieta solo di compiere nella proprietà esclusiva opere
che possano danneggiare le parti comuni dell'edificio, il semplice mutamento d'uso della
pratica esclusiva deve ritenersi lecito se non vietato dal regolamento condominiale. Si è
quindi ritenuto che non contravviene al regolamento - vietante la destinazione degli
appartamenti ad uffici o industrie, o usi che turbino la tranquillità dei condomini o
costituiscano pericolo per lo stabile o ne menomino il decoro - la destinazione
dell'appartamento a studio per trasmissioni televisive (Trib. Roma, 27 ottobre 1980, in Rep.
Giur. It., 1981, voce "Radiocomunicazioni", n. 64, e per la motivazione in Giur. di Merito,
1982, 321); la statuizione - che ha considerato lecita l'installazione di antenna televisiva
ricetrasmittente sul balcone di un singolo appartamento, non diversa per forma dalle comuni
antenne riceventi - prende fondamento dal rilievo che deve considerarsi innovazione, come
tale soggetta alle limitazioni di cui all'art. 1120 c.c., non qualsiasi modificazione della cosa
comune, ma soltanto quella che alteri l'identità o la destinazione della cosa stessa con
conseguente incidenza sull'interesse di tutti i condomini, mentre non possono ritenersi
innovazione gli atti di maggiore utilizzazione della cosa comune, che non ne importino
alterazione o modificazione e non precludano agli altri partecipanti la possibilità di utilizzare
la cosa facendone lo stesso maggiore uso del condominio che abbia attuato la modifica.
In senso contrario si è invece ritenuto (Trib. Lecce, 15 aprile 1983, inedita) che la facoltà
prevista dall'art. 397 D.P.R. n. 156/1973 di installare sulla proprietà altrui antenne destinate
alla ricezione dei servizi di radiodiffusione spetta solo a coloro che hanno, nello stabile, la
casa di abitazione e non pure a chi vi esercita un'attività commerciale o artigianale.
9. In caso di rifiuto del condominio alla installazione sarà necessario adire l'autorità giudiziaria
per ottenere una sentenza od un provvedimento d'urgenza; si è ritenuta legittima la tutela ex
art. 700 c.p.c. del diritto dei condomini di passare attraverso l'appartamento di un altro
condomino al fine di poter installare un'antenna televisiva sul tetto dell'edificio, purchè non
ne risulti menomato, in modo apprezzabile, il diritto di proprietà di quest'ultimo (Pret.
Roma, 16 dicembre 1990, inedita nel Rep. Giur. It., ma per la motivazione in Arch. Loc.,
1990, 801; sul piano delle azioni giudiziarie si vedano altresì Cass., 25 febbraio 1986, n.
176, in Giur. It., 1987, I, 1, 133). E' comunque preclusa la possibilità di farsi ragione da sé;
l'art. 392 c.p.
10. Cass., 22 ottobre 1976, n. 3728, in Mass. 1976, 3728, e per la motivazione Foro It., I, 430).
11. Non è accoglibile l'opinione di chi come il Gentili, in Giur. It., 1985, I, 1, 783, sostiene che
non sia applicabile l'art. 23 del D.P.R. n. 156/1973 agli impianti di emissione via etere data
la "differenza obiettiva esistenza tra i due tipi di impianti, essendo quello destinato alla
trasmissione assai più complesso ed ingombrante che non quello destinato alla semplice
ricezione", visto che quando all'antenna, è identica, semmai l'unica differenza potrebbe
risultare nell'apparecchio ricetrasmittente che però è destinato inevitabilmente ad essere
collocato all'interno dell'abitazione di chi trasmette.
12. Conforme a tele orientamento è Gallone, Antenne radiotelevisive ed immissioni di onde, in
Riv. Gir. Edil., 1982, I, 245, il quale si pone altresì il problema dei disturbi causati dalle
onde elettromagnetiche emesse dalle antenne trasmittenti inquadrando esattamente il
problema nell'art. 844 c.c., in materia di immissioni. Tuttavia i disturbi causati nella
ricezione di immagini televisive o all'interno di apparecchi telefonici derivanti dall'opera di
trasmissione dei radioamatori, saranno egualmente illegittime, anche se non eccedano la
normale tollerabilità, nel caso in cui la potenza di alimentazione anodica dello stadio finale
del trasmettitore sia superiore a quella fissata nella relativa licenza (arg. ex art. 9, 2° comma,
D.P.R. 5 agosto 1966, n. 1214). Qualora poi la percezione del disturbo fosse dovuta
all'apparecchio televisivo o telefonico, per la relativa vetustà, il radioamatore che pure
trasmetta nei limiti di potenza consentiti, sulle frequenze cui è abilitato e che non causi
disturbi al di fuori di quel singolo caso, sarà, a mio avviso, come del resto accade nella realtà
giornaliera, tenuto ad apportare all'apparecchio disturbato le opportune modifiche (di solito
il problema si risolve facilmente mediante sostituzione o di un cavo o l'inserimento di un
"filtro") e ciò in quanto non è riscontrabile nell'ordinamento giuridico un dovere di
aggiornamento tecnico agli ultimi ritrovati tecnologici (spesso, tra l'altro, molto
dispendiosi).
In argomento si veda l'art. 18 del D.P.R. n. 740 del 27 luglio 1981 che dà esecuzione agli
Atti finali della conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni (CAMR),
adottati a Ginevra il 6 dicembre 1979, dedicato appositamente ai disturbi derivanti da
trasmissione.
13. Cass., 18 dicembre 1983, n. 7418, in Giur. It., 1984, I, 1, 1267 ed in Foro It. 1984, I, 415,
ove in nota vi sono cenni sulla situazione relativa agli USA; ribadita da Cass., 6 novembre
1985, n. 5399, cit., per la quale qualora sul terrazzo di uno stabile condominiale sia installata
una antenna televisiva centralizzata ed un condominio intenda invece installare una antenna
autonoma, l'assemblea dei condomini può vietare tale seconda installazione solo se la stessa
pregiudichi l'uso del terrazzo da parte degli altri condomini od arrechi un qualsiasi altro
pregiudizio apprezzabile e rilevante ad una delle parti comuni, mentre al di fuori di tale
ipotesi una delibera che vieti l'installazione deve essere considerata nulla; Cass., 25 febbraio
1986, n. 1176, in Mass., 1986, 1176.
14. Per una distinzione all'interno del precetto costituzionale tra libertà di informarsi, libertà di
informare e libertà di essere informati, v. Barile, voce "Informazione(Libertà di)", in App.
Noviss. Dig. It., Torino, 1983, 199; Rossi Carleo, Il diritto all'informazione nei suoi aspetti
privatistici, in Riv. Dir. Civ., 1984, II, 129; Cuffaro, Profili civilistici ddel diritto
all'informazione, Napoli, 1986.
15. "Appare evidente che se il trasmettitore ed il ricevitore hanno la potenzialità di effettuare
una comunicazione, la comunicazione stessa non può essere di fatto realizzata se manca il
mezzo di trasmissione del fenomeno radioelettrico: l'antenna", La Pesa, Leggi e normative
sul servizio di radioamatore, Faenza, 1984, cui si rinvia per una analisi tecnico - giuridica
dei problemi afferenti solo i radioamatori; si veda altresì, Pedemonte, Radiotelevisione e
servizi radioelettrici. Installazione di antenne ricetrasmittenti, in Nuova Giur. Comm, 1985,
II, 134.
16. A brevissima distanza, il 27 ottobre 1988, segue una sentenza della Corte costituzionale, la
n. 1030, inedita sul Rep. Giur. It., ove si statuisce che per usare apparecchi radio
ricetrasmittenti di debole potenza non è più necessario ottenere la concessione ma è
sufficiente una semplice autorizzazione amministrativa.
17. Ulteriori limitazioni possono sorgere di fatto (ad. es. insufficiente lastrico solare per poter
installare l'antenna) o per legge (ad es. il fatto di trovarsi nei pressi di un aeroporto civile o
militare limita la libertà di telecomunicazione via etere del privato il cui interesse viene
subordinato a quello pubblico, v. L. 8 aprile 1983, n. 110 in materia di "Protezione delle
radiocomunicazioni relative all'assistenza ed alla sicurezza di volo").
Non si applicano ai radioamatori le norme sulle radiazioni non ionizzanti e sulla certificazione di
idoneità delle antenne (legge reg. Veneto n. 29/1993 e legge n. 46/1990, salva però la necessità di
garantire una reale applicazione della norma CEI 81/1 sulla protezione delle strutture contro i
fulmini), né le disposizioni sulla compatibilità elettromagnetica (D. Lgs. 12 novembre 1996, n. 614,
art. 2, n. 3).
In materia di radio telecomunicazioni si vedano anche: il D.P.R. 19 settembre 1997, n. 318,
regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle comunicazioni, ed il D.P.R. 10
luglio 1995, n. 391, regolamento recante norme sulla radiodiffusione sonora in onde corte verso
l'estero.