Unificazione patenti

per operatori di stazione di radioamatore

DECRETO 21 luglio 2005
Modifiche all'allegato 26 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, concernente l'adeguamento della normativa tecnica relativa all'esercizio della attivita' radioamatoriale.
(GU n. 196 del 24-8-2005)

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366;
Visto il decreto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n.176;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 16 dicembre 2004, pubblicato nella gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 302 del 27 dicembre 2004;
Visto il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche", in particolare il titolo III, capo VII;
Visto l'allegato 26 al suddetto decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 concernente "Adeguamento della normativa tecnica relativa all'esercizio dell'attività radioamatoriale";
Visto altresì l'art. 163 del menzionato codice delle comunicazioni elettroniche;
Visto l'art. 25, Sezione I, paragrafo 25.5 del regolamento delle radiocomunicazioni che confersice la facoltà alle amministrazione degli Stati contraenti di mantenere o meno l'obbligatorietà della capacità in ricetrasmissione del codice Morse per gli aspiranti radioamatori;
Vista la raccomandazione CEPT 61-02 adottata dalla CEPT il 6 febbraio 2004, in occasione della riunione del GCC/WGRA tenuta a Vilnius, che recepisce il disposto dell'art. 25, paragrafo 25.5, menzionato nella linea precedente;
Considerato che, allo scopo di facilitare l'espletamento di comunicazioni radioamatoriali sia opportuno aderire alla anzidetta raccomandazione CEPT TR 61-01 nel senso di eliminare l'obbligatorietà della capacità nelle trasmissioni radio del codice Morse;
Visto l'art. 220, comma 2, lettera a) del codice delle comunicazioni elettroniche che conferisce al Ministro delle comunicazioni il potere di apportare, con proprio decreto, modifiche, fra l'altro, all'allegato 26, dianzi citato;


DECRETA

ART. 1
(Patente)
1. E' recepita la raccomandazione CEPT TR 61-02 citata nelle premesse;
2. Le patenti di operatore di stazione di radioamatore di classe A e B di cui all'allegato 26 al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il "Codice delle comunicazioni elettroniche" vengono unificate nell'unica patente di classe A.

ART. 2
(Esami)
In conformità di quanto previsto dalla raccomandazione CEPT TR 61-02 gli esami per il conseguimento della patente di classe A consistono in una prova scritta sugli argomenti indicati nella prima parte del programma di cui al sub allegato D dell'allegato 26 al codice, da eseguirsi mediante quiz a risposta multipla.

ART. 3
(Nominativo)
Dall'entrata in vigore del presente decreto i radiomaoatori in possesso delle autorizzazioni generali di classe A e B di cui all'allegato 26 al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 conservano i rispettivi nominativi fatta salva la possibilità per i titolari della autorizzazioni di classe B di chiedere al competente organo centrale del Ministero delle comunicazioni il cambio del nominativo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

DECRETO  1 dicembre 1990
Riconoscimento della licenza dí radioamatore CEPT

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visti gli articoli 330, 331 e 341 ultimo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto ministerale 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 1214, contenente norme suIle concessioni di impianto e di esercizio di stazione di radioamatore;

Visto l'art. 32 del regolamento internazionale Ideale radiocomunicazioni (Ginevra, 1979), reso esecutivo in Italia con decreto del Presidente, della Repubblica 27 luglio 1981 n. 740, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1985, n. 182, secondo il quale le amministrazioni hanno la responsabilità di prendere le misure necessarie per verificare le attitudini operative e tecniche dei radioamatori;

Vista la raccomandazione T/R 61/01 adottata a Nizza nel giugno 1985 dalla CEPT - Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni, la quale prevede il riconoscimento della "licenza di radíoamatore della CEPT" di classe 1 o di classe 2 sulla base della corrispondenza alle classi nazionali in vigore nei rispettivi Paesi;

Considerato che l'adozione dell'anzidetta raccomandazione, a cui ha già provveduto gran parte delle amministrazioni P.T. europee, deterninerà una notevole semplificazione delle attuali procedure delle autorizzazioni provvisorie all'ingresso in Italia e consentirà ai  radioamatori non residenti di - trasferire la propria stazione, per la durata dei loro soggiorni temporanei, nei Paesi membri della CEPT che hanno adottato la raccomandazione stessa;

Riconosciuto che l'adozione della menzionata raccomandazione T/R 61-01 non comporta alcuna modifica della normativa vigente in materia radioamatoriale in quanto, fermo restando le classi di licenza rilasciate nei singoli Stati europei, viene sconosciuta l'equiparazione di tali classi a quelle che la CEPT ha stabilito per consentire la libera circolazione dei radioamatori in Europa con le loro stazioni portatili o mobili;

Decreta
Art. 1

E' recepita l'állegata raccomandazione della CEPT T/R 61-01, adottata a Nizza nel giugno 1985, che forma parte integrante del presente decreto concernente il riconoscimento di "una licenza di radioarnatore CEPT" con validità nell'ambito dei Paesi che hanno adottato l'anzidetta raccomandazione.

Art. 2.

Ai sensi della raccomandazione T/R 61-01 sono previste due classi di licenza di radioamatore CEPT:
la classe 1 che corrisponde alla licenza ordinaria;
la classe 2 che corrisponde alla licenza speciale.

Art. 3.

In conformità a quanto contenuto nella raccomandazione T/R 61-01, nelle condizioni generali specificate nell' Appendice 1 alla raccomandazione stessa, a partire dal 1° gennaio 1991  è rilasciata la licenza di radioamatore CEPT ai cittadini italiani in possesso dei requisiti previsti dalla normativa  vigente in materia, che avanzino alle direzioni compartimentali P.T. competenti per territorio richiesta di rilascio di licenza ordinaria (classe 1) o della licenza speciale (classe 2) di radioamatore.

Art. 4

A decorrere dall'emanazione del presente decreto, i radioamatori italiani, in possesso di licenza definitiva, sia ordinaria (classe 1) che speciale (classe 2), possono richiedere alle direzioni compartimentali competenti per territorio l'apposizione sulla licenza di un timbro con la seguente dicitura: "corrispondente alla licenza di radioamatore CEPT di classe 1 " o "corrispondente alla licenza CEPT di radioamatore di classe 2" a seconda se la licenza è ordinaria o speciale.

Art. 5.

I cittadini stranieri in possesso della licenza di radioamatore CEPT, sono autorizzati per la durata dei loro soggiorni temporanei, all'uso della stazione di radioamatore su mezzo mobile, escluso quello aereo. 

Non è consentita  l'autorizzazione della stazione su mezzo mobile in movimento operante sulle frequenze inferiori a 144 M Hz.

Art. 6

I cittadini stranieri titolari della licenza di radioamatori CEPT nell'utilizzare la propria stazione in territorio italiano, sono tenuti, a far precedere il proprio indicativo di chiamata nazionale dai seguenti prefssi:

iK/ per le licenze di radioamatore CEPT di classe 1;
iW/ per le licenze di radioamatore CEPT di classe 2.

Art. 7

li titolare della licenza di radiomnatore CEPT è tenuto ad esercitare la stazione di radioamatore in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti nel Paese ospitante e con l'osservanza delle prescrizioni del regolamento delle radiocomunicazioni e della raccomandazione CEPT T/R 61-01.

Roma, 1° dicembre 1990

Il Ministro: MAMMI



Raccomandazione T/R 61-01

(Nizza 1985) concernente la Licenza di radioamatore CEPT

Raccomandazione proposta dal Gruppo di lavoro T/GT3 "Radiocomunicazioni" (R)

Testo della Raccomandazione adottata dalla Commissione 'Telecomunicazioni"

La Conferenza Europea delle Amministrazioni delle Poste e delle Telecomunicazioni,
considerando:

a) che il Servizio d'Amatore è un Servizio Internazionale di Radiocomunicazioni previsto dal Regolamento delle Radiocomunicazioni.

b) che tutte le persone che fanno parte di questo Servizio hanno sostenuto la prova della loro capacità, conformemente all'Articolo 32, paragrafo 3, del Regolamento delle Radiocomunicazioni;

c) che l'emissione e la gestione delle autorizzazioni provvisorie, rilasciate a seguito di accordi bilaterali esistenti, implica un considerevole accrescimento del lavoro per le Amministrazioni membri della CEPT;

d) che gli sviluppi tecnici e la standardizzazione crescente delle apparecchiature di Radioamatori nei Paesi membri della CEPT comportano una riduzione di disturbi dannosi;

e) che certe Amministrazioni membri della CEPT hanno concluso, o sono in fase di mettere a punto, accordi destinati a semplificare le procedure necessarie per il rilascio di licenze temporanee;

f) precisando, tuttavia che la presente Raccomandazione non ha alcun rapporto con l'importazione e l'esportazione di apparecchiature di Radioamatore, che sottostanno unicamente ai regolamenti doganali relativi,

raccomanda  

che le Amministrazioni membri della CEPT riconoscano il principio di una "Licenza di Radioamatore della CEPT", alle condizioni specificate nell'Appendice 1, per le quali le Amministrazioni membri non esigeranno né diritti né tasse, riservando all'Amministrazione il diritto soltanto di emettere la Licenza.

 

APPENDICE I
CONDIZIONI GENERALI AL RILASCIO DELLA LICENZA CEPT

I. Disposizioni generali riguardanti la "Licenza di Radioamatore CEPT"

La "Licenza di Radioamatore CEPT" avrà una forma simile a quella della Licenza nazionale oppure di un documento apposito emesso dalla stessa Autorità e sarà redatto nella lingua nazionale ed in tedesco, inglese e francese. Questo documento sarà valido unicamente per i non residenti, per la durata dei loro soggiorni temporanei nei Paesi membri della CEPT che hanno adottato la Raccomandazione, con il limite di validità della Licenza nazionale.

1 Radioamatori in possesso di una Licenza provvisoria non possono beneficiare delle disposizione della Raccomandazione.

Le condizioni minime richieste per una Licenza CEPT saranno:

(i) la dichiarazione secondo la quale il titolare è autorizzato ad utilizza- re la sua Stazione di Radioamatore conformemente alla presente Raccomandazioni nel Paesi che l'adottano;

(ii) il nome e l'indirizzo del titolare;

(iii) l'indicativo di chiamate;

(iv) la classe di Licenza CEPT);

(v) la validità;

(vi) l'Autorità che la rilascia.

È consigliabile allegare un elenco dei Paesi che adottano la Raccomandazione.

2. Classe di Licenza.

Ognuna delle classi della CEPT descritto di seguito non sarà considerata equi- valente ad una classe nazionale se le condizioni di utilizzo in un altro Paese non sono ampiamente compatibili rispetto a quelle del Paese in cui è stata rilasciata la Licenza. Le equivalenze sono riportate nelle colonne 3 e 4 della tabella in Appendice II.

Classe I.

Questa classe permette l'utilizzo di tutte le frequenze attribuito al Servizio d'Amatore che sono autorizzate nei Paesi dove la Stazione dovrà essere opera- te. Questa classe sarà accessibile unicamente e quei Radioamatori che hanno sostenuto la prova relativa in codice Morse presso la propria Amministrazione.

Classe Il.

Questa classe limita l'uso delle Stazioni alle frequenze attribuite al di sopra dei 144 MHz. autorizzate per il Servizio d'Amatore nel Paesi dove la Stazione dovrà essere operata.

3. Condizioni di utilizzazione.

3.1 Il titolare deve esibire la Licenza di Radioamatore CEPT su richiesta del- le Autorità di controllo del Paese ospitante;

3.2 l'autorizzazione non è accordata che per uso di una Stazione portatile o mobile. Una Stazione portatile dovrà, nello spirito di questa Raccomandazione comprendere anche Stazioni funzionanti con collegamento provvisorio alla rete elettrica. per esempio in un hotel;

 

3.3 l'autorizzazione è rilasciata anche per l'uso della Stazione di un Radio- amatore del Paese ospitante, sempreché sia titolare di licenza.

3.4 il titolare deve rispettarcele disposizioni del Regolamento delle Radiocomunicazioni, della presente Raccomandazione e del Regolamento in vigore nel Paese ospitante: egli inoltre deva rispettare ogni limitazione che gli sarà imposta relativamente a condizioni locali di natura tecnica o imposte dalla pubblica autorità;

3.5 l'uso della Stazione a bordo di aeromobili è proibito;

3.6 quanto trasmette nel Paese ospitante, il titolare deve utilizzare il suo indicativo di chiamata nazionale preceduto dal prefisso del Paese, come previsto nel Paese ospite, e seguito dalla lettera "M" per una Stazione mobile, e da "P" per una stazione portatile;

3.7 il titolare non potrà chiedere protezione contro eventuali disturbi o interferenze.

4.-Condizioni tecniche

Le condizioni tecniche applicatili saranno quelle della classe nazionale corrispondente alla relativa classe CEPT. Queste equivalenze, figurano nelle due colonne di destra della tabella in Appendice II.

3.3 l'autorizzazione è rilasciata anche per l'uso della Stazione di un Radioamatore del Paese ospitante. sempreché sia titolare di licenza.

3.4 Il titolare deve rispettare le disposizioni del Regolamento delle Radiocomunicazioni, della presente Raccomandazione e del Regolamento in vigore nel Paese ospitante: egli inoltre deve rispettare ogni limitazione che gli sarà imposta relativamente a condizioni locali di natura tecnica o imposte dalla pubblica autorità;

3.5 l'uso della Stazione a bordo di aeromobili è proibito;

3.6 quanto trasmette nel Paese ospitante, il titolare deve utilizzare il suo indicativo di chiamata nazionale preceduto dal prefisso del Paese, come previsto nel Paese ospite, e seguito dalla lettera "M" per una Stazione mobile, e da "P" per una stazione portatile;

3.7 il titolare non potrà chiedere protezione contro eventuali disturbi o interferenze.

 

4.'Condizioni tecniche

Le condizioni tecniche applicabili saranno quelle della classe nazionale corrispondente alla relativa classe CEPT. Queste equivalenze, figurano nelle due colonne di destra della tabella in Appendice II.