LICENZA UNICA
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
Decreto 21 luglio 2005
Modifiche all'allegato 26 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, concernente l'adeguamento della normativa tecnica relativa all'esercizio della attività radioamatoriale. (GU n. 196 del 24-8-2005)
Il Ministro delle Comunicazioni
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 16 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 27 dicembre 2004;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», in particolare il titolo III, capo VII;
Visto l'allegato 26 al suddetto decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, concernente «Adeguamento della normativa tecnica relativa all'esercizio dell'attività
radioamatoriale»;
Visto, altresì, l'art. 163 del menzionato codice delle comunicazioni elettroniche;
Visto l'art. 25, sezione I, paragrafo 25.5, del regolamento delle radiocomunicazioni che conferisce la facoltà alle amministrazioni degli Stati contraenti di mantenere o meno
l'obbligatorietà della capacità in recetrasmissione del codice Morse per gli aspiranti
radioamatori;
Vista la raccomandazione CEPT 61-02, adottata dalla CEPT il 6 febbraio 2004, in occasione della riunione del GCC/WGRA tenuta a Vilnius, che recepisce il disposto dell'art. 25, paragrafo
25.5, menzionato nella linea precedente;
Considerato che, allo scopo di facilitare l'espletamento di comunicazioni radioamatoriali, sia opportuno aderire alla anzidetta raccomandazione CEPT TR 61-02 nel senso di eliminare
l'obbligatorietà della capacità nelle trasmissioni radio del codice
Morse;
Visto l'art. 220, comma 2, lettera a), del codice delle comunicazioni elettroniche che conferisce al Ministero delle comunicazioni il potere di apportare, con proprio decreto, modifiche,
fra l'altro, all'allegato 26 dianzi citato;
Decreta:
Art. 1.
Patente
1. È recepita la raccomandazione CEPT TR 61-02 citata nelle premesse.
2. Le patenti di operatore di stazione di radioamatore di classe A e B di cui allegato 26 al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il «Codice delle comunicazioni
elettroniche» vengono unificate nell'unica patente di classe A.
Art. 2.
Esami
1. In conformità di quanto previsto della raccomandazione CEPT T/R 61-02 gli esami per il conseguimento della patente di classe A consistono in una prova scritta sugli argomenti indicati nella parte prima del programma di cui al sub allegato D dell'allegato 26 al codice, da eseguirsi mediante quiz a risposta multipla.
Art. 3.
Nominativo
1. Dall'entrata in vigore del presente decreto i radioamatori in possesso delle autorizzazioni generali di classe A e B di cui all'allegato 26 al decreto legislativo 1° agosto 2003, n.
259,
conservano i rispettivi nominativi fatta salva la possibilità per i titolari delle autorizzazioni di classe B di chiedere al competente organo centrale del Ministero delle comunicazioni
il cambio del nominativo.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 luglio 2005
Il Ministro: Landolfi